STATUTO O.N.L.U.S.
voci e volti
Articolo 1
COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE
Ai sensi delle disposizioni vigenti, è costituita un’associazione denominata
“VOCI e VOLTI - ONLUS”.
Articolo 2
SEDE
L’associazione ha sede legale in Verona – Viale Sicilia n. 20/D e potrà istituire sedi secondarie per l’esercizio delle attività statutarie su tutto il territorio nazionale.
Articolo 3
DURATA
L’associazione ha durata fino al 31.12.2032, e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell’assemblea dei soci, osservando le disposizioni dettate dal presente statuto.
Articolo 4
OGGETTO SOCIALE - FINALITA’ ED OBIETTIVI
L’associazione “VOCI e VOLTI - O.N.L.U.S.”, senza fini di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, di tutela dei diritti civili nei confronti di tutti coloro che ne sono esclusi, con particolare riferimento alle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo.
L’associazione ha inoltre lo scopo di provvedere alla preparazione, invio e sostegno in Asia, Africa e America Latina di persone con qualifica professionale sperimentata, affinché si inseriscano, in spirito di volontariato ed in fraterna collaborazione, nello sforzo di progresso civile ed economico di quelle popolazioni, nel rispetto delle loro esigenze e della loro cultura.
In particolare, l’associazione orienta la propria attività al fine di:
Per il raggiungimento di tali finalità l’Associazione si propone:
- di svolgere tutte le attività che contribuiscono allo sviluppo sociale, civile, culturale e religioso attraverso offerte in denaro, medicinali, materiale didattico, strumenti di lavoro, mezzi meccanici, materiale edile e quant’altro necessario allo scopo preposto;
- di indire convegni, incontri, riunioni, corsi, seminari di studio, dibattiti al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica su tali problematiche ed organizzare al contempo tutto quanto in tali ambiti possa scaturire positivamente in tal senso;
C. di attrezzare e gestire centri di studio in Italia, per la raccolta di libri, pubblicazioni, documenti, oggetti e materiale audiovisivo e fotografico;
- di favorire in Italia la pubblicazione di opere letterarie e la realizzazione di materiale informatico, audiovisivo e di stampa aventi ad oggetto le civiltà e la cultura verso paesi con i quali si sono iniziate forme di collaborazione per i fini di cui sopra.
- di organizzare nel territorio nazionale mostre ed esposizioni, anche permanenti, di artigianato locale e manufatti, con lo scopo di procedere alla loro vendita destinando il ricavato agli aiuti stessi.
Per il raggiungimento di tali scopi l¹Associazione potrà organizzare occasionalmente, nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze e/o campagne di sensibilizzazione.
E’ fatto divieto all’associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse ai sensi di legge, ivi comprese quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
Nell’esercizio delle attività istituzionali e di quelle connesse, l’associazione potrà agire in parallelo con le organizzazioni similari esistenti e costituende, al fine di meglio garantire la tutela dei diritti delle persone deboli.
Nell’esercizio delle proprie attività istituzionali e connesse, l’associazione potrà deliberare l’affiliazione ad organismi di secondo livello, con i quali ricercare momenti di confronto e di collaborazione, al fine di un più proficuo impegno nella realizzazione di attività e di iniziative comuni che permettano il miglior conseguimento dell’oggetto sociale.
Articolo 5
RISORSE ECONOMICHE
Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
a) contributi degli aderenti e dei privati
b) contributi pubblici
c) contributi provenienti da organismi a carattere internazionale
d) donazioni e lasciti testamentari
e) entrate provenienti dall’esercizio delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse
f) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale nel rispetto della legislazione vigente
E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e di avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
L’associazione si impegna altresì ad impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Articolo 6
ESERCIZIO SOCIALE
L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
L’associazione, attraverso il Consiglio Direttivo, deve redigere il bilancio o rendiconto annuale entro quattro mesi dalla fine dell’esercizio sociale, il quale verrà sottoposto all’assemblea dei soci per la relativa approvazione.
Articolo 7
SOCI
Il numero dei soci è illimitato.
Possono divenire membri dell’associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche (ivi compresi gli organismi non riconosciuti), che condividano gli scopi dell’associazione e siano disponibili a contribuire alla loro concreta realizzazione e che si impegnino ad osservare il presente statuto.
Per l’assunzione della qualifica di socio, è necessario presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo e non avere interessi che contrastino con quelli dell’associazione. Per l’ammissione all’interno della compagine associativa è altresì richiesto il previo versamento della quota associativa.
Le quote associative annuali devono essere versate entro il 31 dicembre di ogni anno.
I soci possono essere:
· operativi
· sostenitori
I soci operativi sono le persone fisiche, le associazioni, le persone giuridiche che si impegnano con metodo e continuità a offrire gratuitamente il proprio tempo libero per l’attività dell’associazione allo scopo di favorire la realizzazione dei fini sociali. Si precisa che l’opera di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto subordinato o autonomo, e pertanto l’attività prestata dai soci operativi è gratuita, fermo restando il diritto al rimborso delle spese vive e documentate, purché autorizzato dal Consiglio Direttivo.
L’associazione assicura i soci “operativi” contro gli infortuni e malattie connesse allo svolgimento dell’attività, nonché per la responsabilità civile presso i terzi.
I soci sostenitori sono persone fisiche, associazioni, gruppi o istituzioni che condividono lo spirito e sostengono finanziariamente la realizzazione delle finalità.
L’associazione terrà un albo di questi partecipanti. A secondo del loro sostegno economico saranno classificati in occasionali o benefattori, sulla modalità di tenuta dell’albo decide il C.D.
Articolo 8
CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE DEI SOCI
Le domande scritte di ammissione dirette al Consiglio Direttivo dell’associazione costituiscono la prima condizione per l’ottenimento della qualifica di socio, ma non danno diritto ad alcun reclamo da parte dell’interessato, ove vengano respinte, purché il diniego sia debitamente motivato.
Il vincolo associativo che lega l’associazione al socio può sciogliersi limitatamente a ciascun associato per recesso, decadenza, esclusione e decesso.
Il recesso è sempre ammesso, purché il socio lo comunichi per iscritto al Consiglio Direttivo con un anticipo di almeno tre mesi prima della chiusura dell’anno in corso.
La decadenza del socio è accertata e pronunciata dal Consiglio Direttivo, nei casi stabiliti dalla legge o quando vengano meno i requisiti per l’assunzione della qualifica di socio. Il socio deve essere preventivamente informato dal Consiglio Direttivo, ove questo venga dichiarato decaduto, mediante lettera raccomandata A.R.
Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, l’esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo per:
a) mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi;
b) comportamento contrastante, a giudizio del Consiglio Direttivo, con gli scopi dell’associazione;
c) reiterate violazione degli obblighi statutari e regolamentari, nonché di quelli derivanti dalle apposite delibere degli organismi direttivi ed assembleari dell’associazione.
Le delibere di esclusione assunte dal Consiglio Direttivo devono essere comunicate all’interessato mediante lettera raccomandata A.R.. Contro le predette delibere è ammesso ricorso del socio escluso al Consiglio di Disciplina, come risultante dal presente statuto, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione delle delibere stesse.
In qualsiasi caso di cessazione del vincolo associativo, il socio non può chiedere il rimborso della quota associativa già versata.
Articolo 9
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
Con il sorgere del vincolo associativo, ciascun socio deve:
- osservare le norme contenute nel presente statuto e negli eventuali regolamenti attuativi;
- attenersi alle delibere adottate dagli organismi associativi; tale obbligo grava anche su coloro che non abbiano partecipato alle relative assemblee, o che siano dissenzienti o si siano astenuti dal voto;
- versare la quota associativa annuale stabilita dal consiglio direttivo;
- mantenere un comportamento corretto nei confronti dell’associazione, collaborando al buon andamento della stessa e favorendone il perseguimento degli scopi.
I soci hanno il diritto:
- di partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione;
- di partecipare all’assemblea, purché in regola con il versamento della quota associativa.
- di esprimere il loro voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, dei bilanci e per la nomina degli organismi direttivi dell’associazione.
Gli eventuali soci minorenni hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri di tutti gli altri associati, ivi compreso il diritto di partecipazione in assemblea, ma potranno esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo ed, in generale, il diritto di voto in assemblea, soltanto al compimento della maggiore età.
I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell’associazione.
Articolo 10
ORGANI SOCIALI
Sono organi dell’associazione:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo (C.D.);
c) il Presidente
Articolo 11
ASSEMBLEA DEI SOCI
L’assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associazione.
L’assemblea è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa, e può essere ordinaria e straordinaria.
Ogni associato dispone di un solo voto.
L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
a) approva il bilancio annuale predisposto dal Consiglio Direttivo;
b) nomina i componenti del Consiglio Direttivo e ne stabilisce il numero
c) delibera su tutti gli argomenti riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame da parte del Consiglio Direttivo
L’assemblea straordinaria delibera:
a) sulle modifiche dello Statuto
b) sullo scioglimento e liquidazione dell’associazione.
L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio o del rendiconto annuale. L’assemblea ordinaria potrà altresì essere convocata in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo, oppure ogni volta ne facciano richiesta almeno un quarto dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
All’assemblea partecipano tutti i soci iscritti all’associazione.
Non è ammessa delega
In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci iscritti e delibera su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno a maggioranza semplice dei presenti.
In seconda convocazione, l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera validamente a maggioranza semplice dei voti dei soci presenti.
Nel caso in cui si tratti di rinnovare le cariche sociali o di adottare provvedimenti disciplinari, fermi restando i quorum costitutivi, le delibere sono adottate a maggioranza dei due terzi dei presenti.
Per le modifiche del presente Statuto e per lo scioglimento dell’associazione, l’assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei soci, sia in prima che in seconda convocazione; ove tale maggioranza non si raggiunga, si provvederà ad una terza convocazione, ed in tal caso l’assemblea sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. Il quorum deliberativo è in questi due ultimi casi sempre pari alla maggioranza dei due terzi dei soci presenti.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente. Il Presidente nominerà un Segretario per la redazione del verbale di assemblea.
Le delibere di assemblea devono essere conservate per iscritto in apposito libro dei verbali e recare la firma congiunta del Presidente e del Segretario.
Articolo 12
CONSIGLIO DIRETTIVO
L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque a sette membri nominati dall’assemblea ordinaria.
Il Consiglio Direttivo eleggerà nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Tesoriere.
Il C.D. è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e almeno una volta l’anno; inoltre dovrà essere convocato ogni qualvolta sia richiesto da almeno due componenti del C.D..
Per la validità delle delibere, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti il C.D. ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione, spettandogli tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano, dalla legge o dal presente Statuto, riservate all’assemblea dei soci.
Tuttavia per il compimento degli atti sottoindicati, il C.D. dovrà ottenere la preventiva autorizzazione dell’assemblea:
acquisto di beni immobili, strumentali e non
partecipazione ad altri organismi collettivi, nazionali e internazionali
Il C.D. dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Le cooptazioni effettuate durante il mandato decadono con l’approvazione del 1° bilancio in corso.
Le cariche sociali sono gratuite.
Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell’associazione; egli ha la firma sociale e la rappresentanza legale, anche in giudizio, di fronte ai terzi, presiede le riunioni del C.D. e dell’assemblea e vigila affinché siano attuate le relative delibere. In caso di sua assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
Il Segretario, nominato dal C.D., dà esecuzione alle delibere del Presidente del C.D., redige il verbale delle riunioni, provvede al normale andamento dell’associazione e dirige l’amministrazione sociale.
Il tesoriere cura la gestione della cassa dell’associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il rendiconto economico e finanziario ed il preventivo finanziario, accompagnandoli da idonea relazione contabile.
Articolo 13
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
In caso di scioglimento dell’associazione, l’assemblea in seduta straordinaria deve nominare i liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i soci, nonché stabilire le modalità della liquidazione.
L’assemblea che delibera lo scioglimento dovrà altresì prevedere la devoluzione del patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all' articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 14
DENOMINAZIONE DI ONLUS
L’associazione si impegna, fin quando le sarà riconosciuta la relativa qualifica tributaria, ad usare nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo ONLUS.
Articolo 15
NORMA DI CHIUSURA
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.