Benefici fiscali

Benefici Fiscali

Le agevolazioni fiscali previste per chi effettua erogazioni liberali a favore delle ONLUS, si distinguono a seconda di chi le ha effettuate (persona fisica o impresa) e in base alla natura della donazione. I contribuenti, sia persone fisiche che enti soggetti all’imposta sul reddito delle società, che intendono effettuare erogazioni liberali nei confronti delle ONLUS potranno scegliere alternativamente tra le due agevolazioni.

Persone Fisiche

Rientrano:

  • gli imprenditori individuali
  • i lavoratori autonomi
  • i lavoratori dipendenti e i pensionati
  • i soci delle società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e società di fatto ad esse equiparate dalla lettera b) del comma 3 dell’art. 5 del t.u.i.r.)

Essi possono optare alternativamente tra:

  • la DEDUCIBILITA’ della liberalità, in denaro o in natura, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato (punto 2 decr. leg.vo n° 117/17).
  • la DETRAZIONE dall’Irpef del 30% della liberalità (ex art. 83 punto 1 decr. leg.vo 117/17).

Condizione necessaria per accedere all’agevolazione è che il versamento sia tracciabile, ovvero eseguito tramite banca o ufficio postale, assegni bancari e circolari.

Imprese

Rientrano:

  • le società di capitali
  • le società cooperative
  • i consorzi

– enti di diverso tipo, pubblico o privato, che abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali

 

Questi contribuenti possono optare alternativamente tra:

  • la DEDUCIBILITA’ della liberalità, in denaro o in natura, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato senza limite di importo (art. 83 punto 2 decr. leg.vo 117/17).
  • se la DEDUZIONE supera il reddito complessivo dichiarato l’eccedenza può essere dedotta fino al 4° periodo di imposta successivo.
Cessioni gratuite di Merce

Erogazioni liberali che consistono in “cessioni gratuite di merce” che le Onlus possono ricevere dalle imprese di produzione o di vendita di beni (non di servizi) e per le quali è previsto un regime fiscale agevolato dai commi 2, 3 e 4 dell’art. 13 del d.lgs. n. 460/1997. Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici alla cui produzione od al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle Onlus non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi del comma 2 dell’art. 85 del t.u.i.r. e, pertanto, tali cessioni gratuite non sono considerate ai fini del calcolo del reddito d’impresa tassato con l’Ires o con l’Irpef.

Lo stesso discorso vale per i beni non di lusso oggetto di attività d’impresa che presentano vizi e imperfezioni che non ne consentono la vendita qualora il costo specifico complessivo non superi il 5% del reddito d’impresa dichiarato.

 

Ai fini dell’Iva queste cessioni rappresentano operazioni esenti dall’imposta, ai sensi del numero 12 dell’art. 10 del d.P.R. 633/1972. Ciò vale se i beni ceduti non hanno un costo unitario superiore a 50.00 euro (fino al 2014 erano 25,82 euro) oppure se per essi non è stata operata, all’atto dell’acquisto o dell’importazione del bene ceduto, la detrazione dell’Iva relativa al prezzo di esso, ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. 633/1972.

La legge di stabilità 2016 ha innalzato a 15.000 euro (in precedenza era 5.164,57 euro) il limite del costo dei beni gratuitamente ceduti oltre il quale è obbligatorio inviare la comunicazione di cui all’art. 10, comma 1, n. 12), DPR n. 633/72.”